PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO

 

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Per la raccolta di pietre/minerali nelle aree protette ovvero per la raccolta di fossili in tutto il territorio provinciale altoatesino è necessaria una specifica autorizzazione. Anche al di fuori delle aree protette è necessaria un’autorizzazione, che deve essere richiesta alla Federazione dei circoli mineralogici provinciali.

Legge provinciale 12 maggio 2010, n.6
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

Raccolta di fossili (articolo 23 della legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6 – Legge di tutela della natura)
In Alto Adige la raccolta e l’estrazione di fossili è proibita. Il direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può, in accordo con il direttore della Ripartizione Beni culturali, e dopo aver ottenuto il parere favorevole del Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, concedere un’autorizzazione per la raccolta e l’estrazione di fossili esclusivamente a scopi scientifici e didattici, come pure per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di scienze naturali.

Raccolta di minerali (art. 24 della legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6 – Legge di tutela della natura)
Per la raccolta di minerali in Alto Adige è necessaria un’autorizzazione specifica. Nelle aree protette la raccolta è ammissibile solo con un’autorizzazione specifica del direttore ovvero direttrice della Ripartizione Natura, Paesaggio e sviluppo del territorio. L’autorizzazione può essere rilasciata solo per scopi scientifici o didattici o per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, e solo nel caso in cui vi sia un parere positivo dello stesso Museo di scienze naturali.

 

(1) Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l’estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione.

(2) Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio autorizza la raccolta e l’estrazione di minerali esclusivamente:

  1. ad iscritti ad un’associazione mineralogica associata alla federazione provinciale;
  2. ad iscritti ad un’associazione mineralogica con sede al di fuori del territorio provinciale, su richiesta della federazione provinciale e per un periodo limitato;
  3. a persone in grado di dimostrare di possedere una particolare esperienza e conoscenza specialistica in materia.

(3) L’autorizzazione è personale, ha validità limitata e viene rilasciata a persone che abbiano compiuto 14 anni di età.

(4) L’autorizzazione alla raccolta e all’estrazione di minerali non può essere rilasciata per le aree protette, quali monumenti naturali, biotopi, aree comprese nei piani paesaggistici sovracomunali, parchi naturali e territori soggetti a divieto di raccolta, salvo per scopi scientifici e didattici o per la raccolta effettuata in collaborazione con il Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, previa acquisizione del parere positivo del Museo stesso.

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